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Legge 24/12/2003 n. 3783. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'art. 40. 4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 6. Omissis. Art. 43 (Contributo in conto interessi). (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4, introdotto dalla Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1). 1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23. 2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. 3. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.». Nota all'art. 4, comma 3: -Il testo dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è il seguente: «Art. 6 (Dichiarazione). (Legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b). 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1. 2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c). 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10. 4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c), di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.». Art. 5. (Sponsorizzazioni) 1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale. Art. 6. (Disposizioni finanziarie) 1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori -Camera dei deputati (atto n. 1087): Presentato dai deputati de Ghislanzoni Cardoli e Armani il 27 giugno 2001. - Assegnato alla VIII commissione (Territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 ottobre 2001, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XIII e Parlamentare per le questioni regionali. - Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 13 dicembre 2001; 20 novembre 2002; 20 e 26 marzo 2003; 6 maggio 2003; 3 giugno 2003. -Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 25 settembre 2003, con parere delle commissioni I, V, VII, VIII, XIII e Parlamentare per le questioni regionali. -Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 25 settembre 2003 e approvato il 30 settembre 2003. -Senato della Repubblica (atto n. 2517): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 14 ottobre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 13ª e Parlamentare per le questioni regionali. -Esaminato dalla 7ª commissione il 25 novembre 2003; 3 dicembre 2003 e approvato il 10 dicembre 2003. |
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